Incidente stradale

UFFICIO INFORTUNISTICA
Nu. Sp. I. Nucleo Specialistico Infortunistica

Gli operatori della Polizia Locale procedono all’attività di rilievo dei sinistri stradali ai sensi dell’art 11 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE
Ai sensi dell’art 189 del Codice della Strada si ricorda che:

L’utente della strada (pedone compreso), in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona;

  • Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;
  • Nel caso dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161;
  • In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.;
  • Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302,00  a euro 1.208,00 e nel caso in cui dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi;
  • Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, con possibilità di applicazione dell’arresto ai sensi dell’art 381 del codice di procedura penale;
  • Non ottemperare all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
  • Nel caso derivi un danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, in  caso  di  incidente  comunque ricollegabile al suo comportamento, l’utente ha l’obbligo di  fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.
    Nel caso di inottemperanza è prevista:
  • una sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 421,00 a euro 1.691,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono  porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di soccorso.
  • Chiunque  non  ottempera  all’obbligo  di  cui  al  periodo precedente, seppur l’evento non sia ricollegabile al suo comportamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di una somma da euro 85,00 a euro 337,00

L’Ufficio Infortunistica è situato presso la sede unica del Corpo sita in Via Longarone n. 8 a Scandiano (RE).

L’Ufficio Infortunistica riceve il lunedì dalle ore 08,30 alle ore 11,00.

Tel.:  0522 985802 – numero verde 800 227733 (seguire le indicazioni)

Mail:

PEC:

RICHIESTA ATTI

Gli atti inerenti i sinistri potranno essere rilasciati solo dopo apposita domanda in forma scritta.

In caso di sinistro ove siano riportate lesioni da parte dei coinvolti, in base alla circolare 7 marzo 2003 della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il fascicolo completo potrà essere rilasciato solo dopo che trascorsi 120 giorni, fatta salva eventuale autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente.
Nelle more e sulla scorta delle indicazioni della predetta circolare, prima di tale termine non saranno date comunicazioni relative a:
– contenuto delle dichiarazioni
– conclusioni a cui è pervenuto l’organo accertatore
– eventuali provvedimenti penali adottati

Con la legge 23 marzo 2016, n. 41 in materia di “omicidio stradale e lesioni stradali“, in caso di sinistri con esito mortale o lesioni gravi e gravissime (superiori a giorni 40 di malattia) copia degli atti del fascicolo saranno rilasciati previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria competente.