Contrassegno invalidi

Come ottenere il primo permesso

Competente a decidere in merito al possesso dei requisiti che permettono il rilascio del contrassegno per portatore di handicap è la A.U.S.L. territoriale di appartenenza. Pertanto occorre dapprima effettuare una visita presso il distretto A.S.L. competente, portando con sè l’eventuale documentazione medica in possesso.

La ASL Servizio di Igiene Pubblica rilascia un certificato che attesta l’effettiva necessità di ottenere il “contrassegno di parcheggio per disabili“, conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998, per un determinato periodo di tempo.
L’interessato deve poi compilare e presentare la richiesta di rilascio del permesso, presso l’ufficio competente del Comune di Residenza.
Il contrassegno di parcheggio per disabili ha validità massima di 5 anni dalla data di rilascio.
Il rilascio del contrassegno è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 13-bis della tabella di cui all’allegato B al D.P.R. 26/12/1972, n. 642, aggiunto dall’art. 33 comma 4, lett. c) della legge 23/12/2000, n. 388 (G.U.29/12/2000, n. 3302, s.o. n.219/l) per i soggetti la cui invalidità comporta ridotte od impedite capacità motorie permanenti. L’esenzione non si applica ai contrassegni per invalidi rilasciati a persone la cui invalidità sia determinata in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 dell’art. 381 (circolare Agenzia delle Entrate n.1 del 03.01.2001 punto 2.5.7).
Il contrassegno di parcheggio per disabili e’ strettamente personale e non cedibile, non e’ vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

 Procedura per i successivi rinnovi

Allo scadere del contrassegno è sufficiente presentare all’ufficio comunale competente un nuovo certificato, rilasciato dal proprio medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
L’ufficio comunale competente provvede al rinnovo del permesso per portatore di handicap in sostituzione di quello scaduto.