Comunicazione dati conducente

Obbligo di comunicazione dati del conducente previsto dall’art. 126 bis C.d.S.

Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare i dati della persona alla quale è stato affidato il veicolo (trasgressore), entro 60 giorni dalla data di notifica, al Comando di Polizia Locale che ha accertato la violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il soggetto tenuto, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente, è soggetto al pagamento di un’ulteriore sanzione pecuniaria  da euro 291,00 a euro 1.166,00 ai sensi dell’art. 126 bis.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.